Convivenze di fatto
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Servizio attivo
Documento con il quale due conviventi formalizzano la loro unione presso il Comune di residenza attraverso un'apposita dichiarazione resa all'ufficio anagrafe. I due conviventi dichiarano di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa.
A chi è rivolto
A tutte le coppie conviventi legate da un legame affettivo (sia per le relazioni eterosessuali che omosessuali), incluse nel medesimo nucleo familiare.
Descrizione
La convivenza di fatto è regolata dall’art. 1, commi 36/65 della Legge 20 maggio 2016, n. 76.
Può essere costituita sia da coppie eterosessuali che omosessuali, tramite dichiarazione resa all’ufficio Anagrafe del comune di residenza da entrambe le parti, che devono essere maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate tra loro, nè con altre persone, da vincoli di matrimonio, unione civile, rapporti di parentela, affinità o adozione.
Si precisa che tale dichiarazione non ha natura costitutiva della convivenza bensì funge da strumento probatorio e serve ad ottenere le tutele previste dalla legge 76/2016. A stabilirlo è stato il Tribunale di Milano con ordinanza del 31 marzo 2016.
La legge prevede la possibilità per i conviventi di fatto di disciplinare i rapporti patrimoniali sottoscrivendo un contratto di convivenza, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, che verrà poi trasmesso all’ufficio Anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Come fare
È possibile formalizzare davanti alla legge una convivenza di fatto effettuando una dichiarazione all'Anagrafe del Comune di residenza.
Cosa serve
- Maggiore età;
- essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale;
- residenza nel Comune di Trecastelli;
- coabitazione e iscrizione nello stesso stato di famiglia;
- insussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti;
- insussistenza di vincoli di matrimonio o di unione civile.
Cosa si ottiene
L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
In presenza di una convivenza di fatto nascono i seguenti diritti e doveri: La possibilità di far visita al proprio partner in carcere. Il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero di uno dei conviventi.
Tempi e scadenze
- 2 giorni dalla presentazione della dichiarazione. E' possibile ottenere il certificato che attesti la costituzione della convivenza di fatto
- 45 giorni per gli accertamenti da parte dell'ufficio. L'ufficio anagrafe provvede in questo tempo ad accertare i requisiti richiesti.
Quanto costa
La dichiarazione di costituzione “convivenza di fatto” è esente da qualsiasi tassa e diritto.
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Vincoli
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.
Ulteriori informazioni
Per i cittadini non italiani è necessario presentare il certificato di stato libero da richiedere nel paese di appartenenza, che deve essere tradotto e legalizzato ai sensi di legge.
La convivenza di fatto può essere terminata con dichiarazione di cessazione dei legami affettivi di coppia.
La dichiarazione di Convivenza di Fatto può (e non deve) essere disciplinata da un contratto di convivenza redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
Il contratto può contenere:
-le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
-il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza);
-l’indicazione della residenza.
Le comunicazioni inerenti al contratto di convivenza vanno inoltrate all'indirizzo indicato da ciascuna delle parti.
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.