Nascita

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La dichiarazione di nascita è la dichiarazione obbligatoria da effettuare entro 10 giorni dalla data di nascita, per iscrivere il nuovo nato nel registro comunale di stato civile e successivamente nell'anagrafe della popolazione residente.


A chi è rivolto

La denuncia di nascita può essere effettuata da:

  • uno dei genitori, se coniugati;
  • entrambi i genitori se non coniugati;
  • il solo genitore che riconosce il figlio se ha già compiuto il sedicesimo anno; in caso contrario bisogna rivolgersi al giudice tutelare.

Descrizione

La denuncia di nascita è obbligatoria, in base al D.P.R. 3 novembre del 2000, n. 396 (pdf152.37 KB), e va fatta indistintamente da uno dei genitori.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre.
Nel caso di genitori non coniugati, la denuncia di nascita deve essere presentata dal genitore o dai genitori che intendono riconoscere il figlio.
Dal 29/12/2016, i genitori, di comune accordo, possono attribuire al figlio, al momento della nascita, il doppio cognome, paterno e materno.

Nascita avvenuta all’estero
I figli di cittadini italiani, anche se nati all'estero ed eventualmente in possesso di un'altra cittadinanza, sono cittadini italiani.
La trascrizione nei registri di Stato Civile di Trecastelli delle nascite avvenute all’estero può essere conseguente alla comunicazione dei competenti consolati italiani, o avvenire su richiesta degli interessati, che provvedono a presentare direttamente l’atto di nascita all’ufficiale dello Stato Civile debitamente tradotto e, ove occorra, legalizzato.
Alla trascrizione dell’atto di nascita è competente il comune di iscrizione A.I.R.E. dei genitori o in mancanza quello di nascita della madre o del padre.
Documenti da presentare:
– documento d’identità del richiedente
– copia dell’atto di nascita formato all’estero

Riconoscimento
Il riconoscimento di un figlio, oltre che al momento della dichiarazione di nascita, può avvenire prima della nascita, o posteriormente, di fronte all’ufficiale dello Stato Civile, ad un notaio, oppure con testamento.

La legge n. 219 del 10/12/2012 ha modificato la materia del riconoscimento dei figli naturali ed ha eliminato dall’ordinamento la distinzione tra figli naturali (nati fuori dal matrimonio) e figli nati all’interno del matrimonio.

Riconoscimento anteriore alla nascita
Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere effettuato dal padre solo contestualmente o successivamente a quello della madre, che deve prestare il suo consenso al riconoscimento paterno. Oltre al documento di riconoscimento del dichiarante, è richiesto il certificato medico che attesti lo stato di gravidanza.

Riconoscimento posteriore alla nascita
La dichiarazione di riconoscimento di un figlio può essere resa di fronte all’ufficiale dello Stato Civile alle seguenti condizioni:
– se il figlio ha meno di 14 anni: è necessario l’assenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento;
– se il figlio ha compiuto 14 anni: è necessario l’assenso del figlio stesso.

I genitori stranieri che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.

 

Come fare

Rendere la dichiarazione di nascita entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della struttura privata in cui è avvenuta la nascita. Sarà la Direzione Sanitaria dell’ospedale o della clinica a comunicarla all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita del bambino.  Avviene tutto automaticamente.

Dopodiché presentarsi al comune di residenza, sempre entro i 10 giorni previsti, muniti di documento di identità valido e attestato di nascita per l'iscrizione al comune, all'Anagrafe e all'agenzia delle entrate per garantire al neo cittadino identità e stato giuridico.

Cosa serve

Generalmente i documenti da presentare sono:
  • documento d’identità del dichiarante o dei dichiaranti.
  • attestazione di nascita rilasciata dal personale medico che ha assistito al parto.

Cosa si ottiene

L'attestazione della nascita di una nuova vita.

Tempi e scadenze

La dichiarazione di nascita può essere effettuata:
– entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dell’ospedale
– entro 10 giorni presso l’ufficio di Stato Civile del comune di residenza dei genitori (qualora i genitori non siano residenti nello stesso Comune, la dichiarazione è fatta di preferenza nel Comune di residenza della madre del bambino)
– entro 10 giorni presso l’ufficio di Stato Civile del comune dove è avvenuto il parto

La denuncia di nascita può essere fatta anche dopo i dieci giorni  (si parla di "tardiva denuncia"), ma in questo caso i genitori devono giustificare il ritardo che viene segnalato da parte dell'ufficiale di stato civile alla Procura della Repubblica.

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Ulteriori informazioni

Al momento della denuncia della nascita, il dichiarante o i dichiaranti compilano una dichiarazione relativa al neonato con l'indicazione del nome scelto per il bambino.
Il nome, corrispondente al sesso, potrà essere composto da uno o più elementi onomastici, non superiori a tre. Tutti i nomi attribuiti al bambino saranno riportati negli estratti e nei certificati.
Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati verranno riportati gli elementi onomastici antecedenti la virgola.
Ai neonati di cittadinanza straniera, il nome sarà loro attribuito con dichiarazione dei genitori ma non dovrà essere contrario all’ordinamento giuridico dello stato di appartenenza

E' ora consentito ai genitori di attribuire, di comune accordo, il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita.
Il cognome materno eventualmente trasmesso può essere solo posposto rispetto a quello paterno.

Indicazioni sul nome plurimo
Coloro ai quali, prima dell’entrata in vigore del nuovo Ordinamento dello Stato Civile (D.P.R. n. 396/2000), è stato attribuito alla nascita un nome composto da più elementi, oggi possono scegliere con quale tra questi essere individuati.
A tal fine l’interessato deve presentare una dichiarazione scritta all’ufficiale di stato civile del comune di nascita, indicando esattamente come devono essere riportati gli elementi del proprio nome in tutte le certificazioni di stato civile e anagrafe.
La scelta non è reversibile.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 04/07/2023

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