A chi è rivolto
I discendenti di nostra emigrante o di figlia di nostro emigrante sono da reputarsi cittadini italiani jure sanguinis per derivazione materna purchè nati dopo il 1° gennaio 1948, data d'entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Tutti gli altri che corrispondono a determinati requisiti e in base a determinate condizioni, possono presentarne richiesta.
Descrizione
La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato.
La cittadinanza italiana è basata principalmente sullo "ius sanguinis".
La materia della cittadinanza è disciplinata dalla Legge n. 91/1992.
L’acquisto e la perdita della cittadinanza italiana sono subordinate al verificarsi di molteplici condizioni, tuttavia la casistica più frequente è costituita da:
– acquisto della cittadinanza per matrimonio;
– acquisto della cittadinanza per “naturalizzazione”.
Si può acquisire la cittadinanza italiana:
1) automaticamente, secondo lo ius sanguinis (per nascita, riconoscimento o adozione, da anche un solo genitore cittadino italiano), oppure secondo lo ius soli (solo nati in Italia da genitori apolidi ovvero da genitori noti il cui ordinamento giuridico di origine non contempla lo "ius sanguinis");
2) su domanda, secondo lo ius sanguinis o per aver prestato servizio militare di leva o servizio civile;
3) su domanda, per essere residenti ininterrottamente in Italia per 10 anni (4 anni per cittadini dell'UE);
4) per elezione se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni; la dichiarazione dev'essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
5) per naturalizzazione, dopo dieci anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate risorse economiche; il termine è più breve per ex cittadini italiani e loro immediati discendenti (ius sanguinis), stranieri nati in Italia (ius soli), cittadini di altri paesi dell'Unione europea (4 anni), rifugiati e apolidi.
6) per matrimonio con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio se residenti all'estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di precedenti penali. Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983, acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana.
7) su domanda, per essere nati in territori già italiani.
8) su domanda, per essere nati in territori già appartenenti al disciolto Impero austro-ungarico.
Il diritto alla cittadinanza per ius sanguinis non si prescrive, ma per poterlo esercitare occorre che si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) l'antenato italiano nato prima del 17 marzo 1861 (proclamazione del Regno d'Italia) deve essere morto dopo tale data ed essere morto in possesso della cittadinanza italiana;
b) l'antenato donna trasmette il diritto alla cittadinanza ai discendenti nati prima del 1º gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana) solo in ipotesi residua secondo l'articolo 1 comma 2, Legge 13 giugno 1912, n. 555, se il padre era ignoto, se il padre era apolide, se i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva, ossia se il paese imponeva o concedeva la cittadinanza estera solo per ius soli e non per ius sanguinis.
Come fare
Per informazioni generali relative alla modalità di inoltro della domanda ed ai documenti da allegare alla stessa rivolgersi all'Ufficio Stato Civile dell'Area Amministrativa del Comune che fornisce anche il supporto nella predisposizione della domanda.
Il richiedente la cittadinanza italiana si registra sul portale informatico dedicato alla procedura al seguente indirizzo:
Portale servizi del sito del Ministero dell'Interno del Governo Italiano
e riceve le credenziali personali di accesso al sistema informatico.
Può così compilare il modello telematico di domanda, allegando nei prescritti campi la documentazione elencata.
Cosa serve
Cosa si ottiene
Provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana,
provvedimento di iscrizione anagrafica.
L'ordinamento giuridico dell'Italia riconosce alla persona fisica in possesso della cittadinanza la pienezza dei diritti civili e politici.
L’eventuale rifiuto della concessione o dell’acquisto della cittadinanza italiana, sarà anticipato dal preavviso di rigetto ai sensi dell’art 10 bis della legge 241/90.
Tempi e scadenze
I tempi previsti per la procedura sono di 3 anni dalla data di presentazione della domanda. [Il nuovo assetto normativo prevede un termine di 24 mesi, prorogabile fino a 36 mesi per le domande di cittadinanza presentate dopo il 21 dicembre 2020 (D.L.21.10.2020n.130_Nuovi termini di durata del procedimento)]
Quanto costa
Contributo di € 250,00 (a partire dal 20 Maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento dell’imposta di bollo e/o del contributo di 250 € tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda. Sino al 24 Giugno si potranno utilizzare in alternativa le altre ordinarie modalità di pagamento, dopo tale data PagoPA sarà l’unica modalità di pagamento).
Marca da Bollo 16€.
Accedi al servizio
Contatta per prendere un appuntamento l'Ufficio di Stato civile - elettorale del comune:
Condizioni di servizio
Contatti
Pagina aggiornata il 24/05/2024
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