Misure di prevenzione del rischio degli incendi boschivi – estate 2025

Dettagli della notizia

Data:

30 Giugno 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Dal punto 1) dell'Ordinanza Sindacale n.5 del 24.06.2025:

Dalla data odierna e fino al 15 ottobre 2025, allo scopo di scongiurare lo sviluppo di
incendi di interfaccia durante la campagna estiva, come sopra definita, che comprende il
periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio
di vegetazione o incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000
(“Definizione - 1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi
su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture
antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e
pascoli limitrofi a dette aree.) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente
vietato:
a. accendere fuochi di ogni genere;
b. far brillare mine o usare esplosivi;
c. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
d. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
e. aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
f. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
g. esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
h. fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
i. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
j. mantenere la vegetazione infestante e i rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

Dal punto 7) dell'Ordinanza Sindacale n.5 del 24.06.2025:

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, è fatto DIVIETO ASSOLUTO di bruciare la vegetazione spontanea ed è fatto OBBLIGO di mantenere pulita e sgombra da ogni residuo di vegetazione, una fascia continua e costante di almeno 10 metri di confini di proprietà e dalle strade pubbliche.

Ultimo aggiornamento: 24/09/2025, 08:55

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